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N. 35314 DI REPERTORIO N. 10334 DI RACCOLTA.

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CHIESA DI S. ANDREA - GRUPPO BRASILE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventisette del mese di ottobre

27.10.2004

in Torino, al civico numero diciotto della via Dei Mille, innanzi a me, GRAZIA PREVETE, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono comparsi i signori:

FISSOLO ANNA MARIA

 

BODRITO MARIANGELA

 

BOSA SILVANO

 

RIZZI OLIVIERO

 

DE BIASI WALTER

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa espressa e concorde rinunzia all'assistenza di testimoni, fatta con il mio assenso, avendone i requisiti, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

1

E' costituita tra essi comparenti una Associazione sotto la denominazione CHIESA DI S. ANDREA - GRUPPO BRASILE - ONLUS

2

L'Associazione ha sede a Torino in Via Torrazza Piemonte numero 25.

3

L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito nazionale ed internazionale perseguendo esclusivamente fini di solidarietà ed ha lo scopo di aiutare le popolazioni svantaggiate dei paesi del terzo mondo, in specie quelle del Brasile, attraverso la cooperazione allo sviluppo, l'istruzione, l'assistenza sanitaria.

Essa si propone di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative nei campi educativo, economico, culturale, sociale e sanitario rivolte alle persone più povere e svantaggiate.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale a favore dei bambini dei paesi in via di sviluppo ed in particolare del Brasile, soprattutto attraverso le adozioni a distanza.

- realizzazione e sostegno di progetti d’alfabetizzazione, di sviluppo pedagogico e di autocoscienza in materia di diritti umani.

- realizzazione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino e promuovano le iniziative dell'Associazione.

- realizzazione e sostegno di progetti di formazione professionale e d’inserimento lavorativo.

- messa a disposizione delle persone in situazione di bisogno di volontari dell’associazione, di aiuti economici e tecnologici.

- realizzazione di microprogetti nel campo sanitario, specie preventivo e riabilitativo.

- partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili.

- realizzazione di progetti e di interventi volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il cibo, l’acqua, l’igiene.

- sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione – anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio – ai temi della giustizia, della solidarietà e della pace, al fine di favorire l’instaurazione di nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e sul rispetto delle diverse identità culturali.

- organizzazione di seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi associativi.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite l’opera di volontariato dei propri aderenti, anche in collaborazione con altre associazioni.

L'Associazione non potrà svolgere altre attività, se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate.

4

L'esercizio finanziario si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2004.

5

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti, dall'introito delle quote sociali e dai contributi dei soci, dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di Enti o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell' Asssociazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

6

Tutte le norme relative al funzionamento dell'Associazione sono contenute nello Statuto che i comparenti dichiarano di ben conoscere e di espressamente approvare, articolo per articolo e nel complesso; detto Statuto, previa vidimazione dei comparenti e mia e previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

7

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Ai sensi dell'articolo 10 per i primi tre anni l'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo nominato nelle persone di:

BODRITO MARIANGELA, Presidente

BOSA SILVANO, Vice Presidente

FISSOLO ANNA MARIA, Tesoriere

DE BIASE WALTER, Consigliere

RIZZI OLIVIERO, Consigliere

i quali, qui presenti, accettano la carica loro conferita.

8

Per tutto quanto non previsto nel presente atto ed allegato Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

9

Le spese del presente atto, sua registrazione e conseguenti sono a carico dell'Associazione che chiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Questo atto, scritto e dattiloscritto da me Notaio e da persone di mia fiducia su due fogli di cui occupa sei pagine, è stato da me letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono.

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

BOSA SILVANO

RIZZI OLIVIERO

DE BIASI WALTER

BODRITO MARIANGELA

FISSOLO ANNA MARIA

GRAZIA PREVETE NOTAIO

 

ALLEGATO "A" AL NUMERO 10334 DI RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CHIESA DI S. ANDREA - GRUPPO BRASILE - ONLUS"

 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata:

"CHIESA DI S. ANDREA - GRUPPO BRASILE - ONLUS" con sede in Torino.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito nazionale ed internazionale perseguendo esclusivamente fini di solidarietà ed ha lo scopo di aiutare le popolazioni svantaggiate dei paesi del terzo mondo, in specie quelle del Brasile, attraverso la cooperazione allo sviluppo, l'istruzione, l'assistenza sanitaria.

Essa si propone di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative nei campi educativo, economico, culturale, sociale e sanitario rivolte alle persone più povere e svantaggiate.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale a favore dei bambini dei paesi in via di sviluppo ed in particolare del Brasile, soprattutto attraverso le adozioni a distanza.

- realizzazione e sostegno di progetti d’alfabetizzazione, di sviluppo pedagogico e di auto coscienza in materia di diritti umani.

- realizzazione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino e promuovano le iniziative dell'Associazione.

- realizzazione e sostegno di progetti di formazione professionale e d’inserimento lavorativo.

- messa a disposizione delle persone in situazione di bisogno di volontari dell’associazione, di aiuti economici e tecnologici.

- realizzazione di microprogetti nel campo sanitario, specie preventivo e riabilitativo.

- partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili.

- realizzazione di progetti e di interventi volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il cibo, l’acqua, l’igiene.

- sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione – anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio – ai temi della giustizia, della solidarietà e della pace, al fine di favorire l’instaurazione di nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e sul rispetto delle diverse identità culturali.

- organizzazione di seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi associativi.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite l’opera di volontariato dei propri aderenti, anche in collaborazione con altre associazioni.

L'Associazione non potrà svolgere altre attività, se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate.

ARTICOLO 3

Sono soci sostenitori le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione e le persone che si impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, che sono accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono la quota eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

I soci sostenitori ed i soci fondatori devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio decade e la decadenza verrà dichiarata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

La quota non è trasmissibile nè rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione a titolo particolare o universale.

ARTICOLO 4 - Sono Organi dell'Associazione:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 5 - L'assemblea dei soci sostenitori può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo di tutti i soci.

ARTICOLO 6 - La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso scritto o telefonico o telefax o per posta elettronica spedito almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci sostenitori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, per le quali occorrerà la maggioranza di cui al successivo articolo 8.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno complessiva dei soci sostenitori presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere di cui al successivo articolo 8 lettera c) per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

ARTICOLO 7 - L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto preventivo;

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;

e) delibera sulla decadenza dei soci sostenitori.

ARTICOLO 8 - L'Assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche da apportare allo statuto;

b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci fondatori e sostenitori.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da tre a nove secondo quanto stabilito al momento dell'elezione. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai Consiglieri potrà essere corrisposto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;

c) convoca l'Assemblea dei soci;

d) elabora il rendiconto consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

e) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

f) delibera sull'ammissione dei soci sostenitori.

ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei presenti, se non vi ha provveduto l'Assemblea che li nomina, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Gli incarichi hanno durata triennale.

ARTICOLO 12 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilita in merito.

ARTICOLO 13 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Cura la verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione con firma libera e disgiunta con il Presidente.

ARTICOLO 14 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti, dall'introito delle quote sociali e dai contributi dei soci, dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di Enti o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - Oltre alla tenuta degli eventuali libri prescritti dalla legge, l'Associazione può tenere i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Tutti i libri e i documenti dell'Associazione sono visibili agli aderenti che ne facciano motivata istanza al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di centoottanta giorni.

ARTICOLO 17 - La decadenza dei soci sostenitori è deliberata dall'Assemblea dei soci a suo motivato ed insindacabile giudizio con le maggioranze indicate nel precedente articolo 7 nel caso di mancato versamento della quota sociale o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

ARTICOLO 18 - I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta o telefax indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione a far tempo dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

ARTICOLO 19 - In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea che delibera lo scioglimento ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

ARTICOLO 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.

 

VISTO NE VARIETUR

Torino, lì 27 ottobre 2004

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

BOSA SILVANO

RIZZI OLIVIERO

DE BIASI WALTER

BODRITO MARIANGELA

FISSOLO ANNA MARIA

GRAZIA PREVETE NOTAIO

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